Rassegna Stampa dBM

LA PREVISIONE DI UNA PENALE A CARICO DEL LAVORATORE CHE NON PRENDA SERVIZIO ENTRO LA DATA CONCORDATA NELLA LETTERA DI ASSUNZIONE E’ LEGITTIMA E COMPATIBILE CON IL PATTO DI PROVA, a cura di Paolo de Berardinis e Giovanna F. Ragusa

Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 21 marzo 2023, si è espresso in merito alla legittimità della clausola penale apposta nella lettera di assunzione  che dispone in una data successiva   la decorrenza del rapporto, fornendo un’interessante opinione  sulla  compatibilità della predetta clausola con il patto di prova.

In particolare, nella pronuncia in commento viene esaminato il caso di un Dirigente che aveva sottoscritto un contratto di assunzione con efficacia posticipata a data successiva, essendo ancora dipendente di altra società.

Le parti avevano con il loro accordo  stabilito sia un periodo di prova di sei mesi, che una clausola penale pari all’ammontare dell’indennità sostitutiva del preavviso previsto in caso di licenziamento, a carico del  Dirigente,  nel caso in cui, per motivi a lui imputabili, non avesse preso effettivamente servizio entro la data concordata di inizio del rapporto di lavoro.

Accadeva dunque che il Dirigente, prima di tale data, comunicava alla società di voler rinunciare all’assunzione, avendo intenzione di rimanere alle dipendenze dell’attuale datore di lavoro.

L’azienda agiva in via monitoria ed ingiungeva al Dirigente  il pagamento dell’importo  previsto dalla clausola penale già indicato, per un valore di oltre 50.000,00 Euro.

A sua volta il Dirigente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Forlì, rilevando, in particolare che la lettera di assunzione sottoscritta dalle parti  non costituiva un contratto di lavoro definitivo. Per cui, attesa la previsione del periodo di prova, la comunicazione di ‘rinuncia all’assunzione’ avrebbe dovuto essere assimilata al recesso esercitato in prova. Periodo durante il quale le parti avrebbero potuto recedere liberamente dal rapporto.

Il Tribunale di Forlì ha rigettato l’opposizione proposta dal Dirigente, affermando il seguente principio: “la “clausola di rispetto della data concordata di presa servizio” apposta nella lettera di assunzione … risulta valida ed efficace ai sensi dell’art. 1322 c.c. Se è vero, infatti, che la disciplina del contratto di lavoro segue un regime speciale ai sensi del libro V del c.c., è pur vero che anche in questa materia rimane vigente il principio di autonomia contrattuale delle parti, così come stabilito all’art. 1322 c.c. Nel caso di specie, la clausola che stabilisce il pagamento di una penale e la risoluzione del contratto stabilito tra le parti qualora il ricorrente non prenda servizio alla data stabilita, è chiara espressione della relativa autonomia contrattuale”.

Il Tribunale ha inoltre precisato che nei contratti in cui è posticipata la data di assunzione, la costituzione del rapporto viene differita ad un momento successivo, ferma restando l’immediata efficacia del restante regolamento contrattuale.

In tale contesto l’operatività della predetta penale è compatibile con la previsione di un patto di prova, in quanto le due clausole in questione hanno oggetto e finalità differenti e sono volte a tutelare distinte fasi del rapporto di lavoro.

La previsione dell’applicazione della penale afferisce infatti ad un momento precedente all’effettiva costituzione del rapporto, tutelando l’interesse della società all’assunzione del dipendente ed al risarcimento forfettario del danno da eventuale inadempimento dell’impegno di prendere servizio alla data concordata.

Il patto di prova, invece, risponde ad un interesse differente e specifico delle parti, ovverosia quello di saggiare la reciproca convenienza del contratto.

Perché si possa invocare la libera recedibilità prevista per il periodo di prova ai sensi dell’art. 2096 c.c., è pertanto necessario che il rapporto di lavoro si sia effettivamente costituito e che le parti abbiano consentito e svolto l’esperimento che ne forma l’oggetto.

Se invece la comunicazione di non voler dare inizio alla prestazione lavorativa viene effettuata in un momento precedente  rispetto alla data di efficacia dell’assunzione, per cui quando il rapporto di lavoro non è ancora costituito, detta comunicazione non può assumere il valore di recesso in corso di rapporto, né tantomeno di recesso in prova, con la conseguenza che il lavoratore è tenuto al risarcimento del danno eventualmente previsto nel contratto fra le parti.

E’ noto che  la ricerca di personale specializzato  se di alto rango – quale è quello di un Dirigente-  comporta onerosi costi, in particolare laddove  ci si serva di società  specializzate  (i c.d. Head Hunter).

Pertanto, è opportuno che le imprese  si tutelino  rispetto  ad improvvisi   ripensamenti inserendo una clausola penale  nelle lettere di assunzione  laddove  la decorrenza del rapporto di lavoro  è differita ad un momento successivo.

Tale clausola potrà prevedere che qualora il  prestatore, «per motivi a lui imputabili», non prenda servizio entro la data concordata di inizio del rapporto di lavoro, dovrà versare un risarcimento dell’importo che le parti avranno stabilito, dovendo sul punto evidenziare la possibilità  della riduzione della penale da parte del Giudice.

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