IL LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO: CRITERI ED ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, a cura di Paolo de Berardinis ed Irene Nisio
Questione di costante attualità è certamente quella che attiene al licenziamento motivato dallo scarso rendimento del prestatore di lavoro.
E’ stato di recente ribadito dai Giudici di legittimità (cfr. Cass. civ. – Sez. lav. – 14.07.2023, n. 20284) che la facoltà del datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro subordinato in caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali non necessita, per il suo legittimo esercizio, di una dettagliata previsione, nel contratto collettivo o nel regolamento aziendale, di ogni possibile ipotesi di comportamento integrante il suddetto requisito. Spetta, invero, al Giudice verificare, nel caso in cui venga contestata la legittimità del recesso, se gli episodi addebitati integrino lo scarso rendimento. Precisa dunque la Cassazione che, anche se non specificamente previste dalla normativa negoziale, costituiscono ragione di valida intimazione del recesso le gravi violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, vale a dire quei doveri imposti dagli artt. 2104 e 2105 cod. civ. che sorreggono la stessa esistenza del rapporto (cfr., altresì, Cass. n. 1305 del 2000; n. 7819 del 2001; n. 12500 del 2003; n. 16291 del 2004; n. 6893 del 2018).
Il recesso in commento rientra nella tipologia dei licenziamenti disciplinari e, più precisamente, del giustificato motivo soggettivo (secondo quello che è il maggioritario orientamento giurisprudenziale e dottrinale, condiviso da chi scrive). Particolare attenzione va riservata ai requisiti che devono sussistere affinché il licenziamento possa essere ritenuto legittimo. Specie negli ultimi anni la giurisprudenza ha cercato di delineare via via, e sempre con maggiore chiarezza, quanto il datore di lavoro deve fare al fine di accertare, considerare e, quindi, decidere di contestare lo scarso rendimento, dovendosi basare il tutto su valutazioni esclusivamente oggettive.
Va detto, in primis, che l’onere della prova ricade sul datore di lavoro, il quale non potrà limitarsi a dimostrare il solo mancato raggiungimento del risultato atteso e l’oggettiva sua esigibilità, ma dovrà anche provare il colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell’espletamento della prestazione. Principio questo ribadito, ancora una volta, dalla Corte di Cassazione, sempre nel corso del corrente anno (cfr. ordinanza del 6.04.2023, n. 9453).
Potrà ritenersi legittimo il licenziamento intimato per scarso rendimento soltanto nel caso in cui sia provata una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente ed a lui imputabile, considerando la sproporzione tra quanto era esigibile in termini di prestazione e ciò che è stato effettivamente realizzato in un certo periodo (cfr. Cass. n. 17602/2021; Cass. n. 31487/2018; Cass. n. 26676/2017; Cass. n. 23735/2016). In tale contesto risulta particolarmente rilevante poter dimostrare come, considerando i risultati ordinariamente raggiunti dagli altri lavoratori che disimpegnano le medesime mansioni, quelli realizzati dal dipendente “in osservazione” siano costantemente inferiori.
In sintesi può dirsi che la giurisprudenza ha individuato taluni indici la cui esistenza costituisce prova dello scarso rendimento del lavoratore, vale a dire (i) i risultati raggiunti devono essere notevolmente inferiore rispetto a quelli dei colleghi; (ii) lo scarso rendimento deve essere imputabile al lavoratore e non riconducibile a problematiche relative all’azienda datrice; (iii) il comportamento del dipendente deve essere valutato in un arco temporale congruo, non potendosi porre riferimento ad un singolo episodio ovvero a situazioni sporadiche.
Non potranno, dunque, essere utilizzate valutazioni generiche di scarso impegno del lavoratore, ma dovrà essere fornita, in dettaglio, la prova di una evidente imputabilità della costante violazione dei doveri di collaborazione, tutto ciò in riferimento a quanto si è già detto.
E così, il Giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento per scarso rendimento di un lavoratore, dovrà accertare innanzitutto se quanto richiesto dal datore di lavoro fosse concretamente raggiungibile, per poi accertare l’imputabilità della situazione al solo prestatore e, dunque, che questa sia tale da costituire un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 cod. civ.
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