Le Noterelle Operative Maggio 2026
Patto di non concorrenza: quando l’indennità ‘regge’ e quando rischia di saltare
A cura di Paolo de Berardinis
Il patto di non occorrenza nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato è un tema tanto ricorrente quanto, per alcuni versi, in continua discussione.
Da ultimo la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la pronunzia n. 436/2026, ha chiarito alcuni aspetti particolarmente controversi in merito all’ammontare dell’indennità dovuta al prestatore di lavoro, essendo il patto obbligatoriamente a titolo oneroso.
La giurisprudenza di merito si è spesso pronunziata sull’aspetto della prevedibilità del quantum e sulla congruità della indennità stessa, che deve essere commisurata al sacrificio imposto dal patto a chi, il lavoratore, vede ristretta la propria possibilità di collaborazione successivamente alla cessazione del rapporto dal quale il patto trae origine.
Ebbene, la predetta giurisprudenza aveva, in svariate pronunzie, ritenuto che prevedibilità e congruità operassero sul medesimo piano. Sicché il patto il cui ammontare non fosse prevedibile, come avviene laddove il pagamento della indennità è legata alla durata del rapporto di lavoro, corrispondendosi nel corso dello stesso una cifra fissa con cadenze predeterminate, era stato ritenuto irrimediabilmente nullo. Poco contava quale fosse l’importo effettivamente ricevuto dal lavoratore: si trattava comunque di un importo non determinabile ex ante, stante la modalità di pagamento.
La Corte di Cassazione compie un ragionamento diverso, precisando che non può dirsi nullo quel patto che, pur ancorando il pagamento della indennità alla durata del rapporto, abbia di fatto garantito che la somma pagata fosse comunque congrua.
In altri termini, il Supremo Collegio afferma che il versamento di una somma mensile consente la identificazione del quantum. Semmai, la questione è se quel quantum sia sufficiente, per cui il requisito della sufficienza deve essere vagliato dal Giudice del merito, che non dovrà limitarsi a valutare il sistema di remunerazione, ma anche gli effetti dello stesso.
Si tratta di un ragionamento del tutto condivisibile. Tuttavia si ponga attenzione: ciò non autorizza a pensare che, con il pagamento nel corso del rapporto di lavoro, si possa superare qualsiasi eccezione, sul punto perché la questione della congruità, con il sistema del pagamento in caso di rapporto, resta comunque legata alla durata del rapporto di lavoro. Per cui una breve durata di quest’ultimo significherà incongruità della somma e, dunque, l’invalidità del patto.
Partendo quindi dalla sentenza in esame, è necessario che si elabori, in modo appropriato, un criterio che consenta di comprendere ab initio quale sarà la somma che il prestatore riceverà a titolo di indennità, a prescindere dalla durata del rapporto, ben potendosi erogare detta somma con il sistema del versamento mensile.
A ben vedere, un simile criterio consente, e non è poco, di versare somme che siano al tempo stesso conosciute, congrue e non eccedenti il dovuto, come accadrebbe nel caso di una lunga durata del rapporto di lavoro e di una corresponsione mensile.
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