Le Noterelle Operative Marzo 2026
La conciliazione resta ferma ma il dirigente deve restituire l’incentivo all’esodo
A cura di Paolo de Berardinis
Il titoletto di questa “Noterella” compendia quanto in concreto avvenuto.
Accade infatti che un dirigente, che aveva taciuto al proprio datore di lavoro di essere stato rinviato a giudizio in sede penale, sottoscriva un accordo con il quale a fronte del suo esodo riceve una somma di rilevante entità, il tutto nell’ambito di una ristrutturazione posta in essere dall’Azienda.
Dunque, il datore di lavoro non era, nel momento in cui l’accordo firmava, a conoscenza della situazione di cui si è detto che, questo dato è rilevante, era stata taciuta dal dirigente medesimo.
Perché questa vicenda è interessante? Per almeno tre aspetti, vale a dire:
1) perché attiene alla validità degli accordi conciliativi ed alla rilevanza di taluni fatti;
2) in quanto tocca un tema che può effettivamente avverarsi;
3) a ragione del fatto che tratta della rilevanza del comportamento delle parti e della sua incidenza sugli accordi già raggiunti e sulla loro resistenza.
Questi i punti essenziali della sentenza della Corte di Cassazione che, dopo che i giudici di merito fiorentini avevano rigettato in primo e secondo grado il ricorso datoriale -volto alla richiesta della restituzione di quanto versato, facendosi salvo l’accordo ed i suoi effetti- ha accolto la domanda (Sent. Corte Cass. n. 3125/2026).
Nei gradi di giudizio che avevano preceduto la pronunzia della Corte di Cassazione, i giudici avevano ritenuto che nel contesto della risoluzione consensuale del contratto di lavoro e delle reciproche rinunzie che le parti si erano scambiate, il dato della sottoposizione del dirigente ad un giudizio penale non rilevava, seppure il datore -laddove avesse appreso della vicenda- avrebbe potuto risolvere il rapporto ad altro titolo, ad esempio licenziando il dirigente.
Nella pronunzia si intuisce che la notizia non comunicata afferiva ad un procedimento penale nel quale la condotta del dirigente era connessa con l’attività lavorativa. Sicché la sentenza della Corte di Appello di Firenze sottolineava che, tutto sommato, il datore di lavoro non aveva patito pregiudizi dalla vicenda penale (pregiudizi intesi come il doversi sobbarcare le spese legali del dirigente, il dover eventualmente risarcire il terzo danneggiato e non da ultimo il dover resistere all’impugnazione del recesso).
La Corte di Cassazione non è di questa opinione e, a mio giudizio, compie un esame puntuale nel quale fa emergere il dato essenziale della vicenda giudiziale che è il dolo incidente di cui alla regola che si legge nell’art.1440 cod. civ..
E dunque nella pronunzia si afferma che la violazione da parte del dirigente dell’obbligo di informare il datore di lavoro dei fatti di cui si è detto, in quanto afferenti al rapporto di lavoro, aveva condotto alla formazione di una volontà datoriale basata su una percezione della situazione reale del tutto parziale al punto da averne alterato la rappresentazione addivenendo alla sottoscrizione dell’accordo di risoluzione del rapporto di lavoro con incentivazione all’esodo.
La Suprema Corte argomenta anche in ragione della validità dell’accordo risolutorio ritenendo che al dolo del dirigente non consegua l’invalidità dell’accordo, esponendo però la parte (il dirigente) ad una azione di danno che attiene alla parte economica dell’accordo stesso (vale a dire all’incentivo all’esodo).
Dunque gli effetti dell’accordo sono salvi ma non così dicasi per il quantum che deve essere oggetto di revisione, applicando il principio secondo il quale laddove il dato fosse stato conosciuto dal datore di lavoro le condizioni dell’accordo sarebbero state diverse.
Sul piano operativo vi sono almeno tre insegnamenti che la sentenza reca. Il primo afferisce alla necessità che venga, diciamo, ridimensionata l’opinione secondo la quale agli accordi raggiunti in sede protetta non possa che seguire la loro piena esecuzione. Il secondo afferisce al fatto che, molto spesso, dopo due sentenze di rigetto si butti la spugna, dimenticando che i gradi di giudizio sono tre. Il terzo insegnamento attiene all’opportunità che con poche righe venga citata in sede d’accordo la possibilità che in caso di comportamenti dolosi del dirigente si possa agire per la ripetizione del “quantum”.
