TAR Lazio

Doppia condanna per l’Inps che si rifiuta di comunicare i periodi di contribuzione alla Gestione Separata

Ricongiungimento dei contributi: doppia condanna per l’Inps che si rifiuta di comunicare i periodi di contribuzione alla Gestione Separata

Con sentenza dell’11 febbraio 2022, il TAR del Lazio ha ordinato all’INPS di adottare i provvedimenti necessari per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma Sezione Lavoro, in difetto della quale dovrà provvedere il Direttore Generale dell’INPS – quale commissario ad acta – per gli adempimenti sostitutivi.

Nel caso de quo, il ricorrente, che nel corso della propria vita lavorativa aveva svolto attività quale lavoratore subordinato ed autonomo versando i contributi all’Inps, aveva richiesto di ricongiungere tutti i periodi assicurativi presso la Cassa Forense, ove era iscritto quale Avvocato.

Tuttavia, a seguito di reiterate richieste volte a conoscere l’ammontare complessivo dei contributi, l’INPS si limitava a trasmettere esclusivamente un prospetto relativo alla contribuzione versata al fondo pensione dei lavoratori dipendenti, omettendo di fornire ogni notizia relativamente alla contribuzione versata presso la Gestione Separata.

Pertanto, il contribuente si vedeva costretto a ricorrere al Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, per vedersi riconosciuto il proprio diritto previsto dalla legge n. 45/1990.

Come noto, la norma in parola consente di riunire mediante trasferimento, a titolo oneroso, tutti i periodi contributivi al fine di ottenere una sola pensione.

Ciò, tra l’altro, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “senza alcuna limitazione ed indipendentemente dall’omogeneità delle contribuzioni versate nelle relative gestioni” (Cass. sez. lav. 15 ottobre 2019, n. 26039).

Parte resistente si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi a suo parere di controversia relativa all’esercizio di un pubblico potere.

Il Giudice del lavoro rigettava l’eccezione in parola ed accoglieva le domande attoree.

In particolare, sul riparto della giurisdizione, ad avviso del giudicante, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 104/2010, la regola è data dalla natura della situazione giuridica tutelata, dovendosi decidere se si tratti di diritto soggettivo perfetto o di un interesse legittimo.

In tal caso, è stato ritenuto che la pretesa atteneva ad un diritto soggettivo perfetto e, pertanto, non suscettibile di discrezionalità amministrativa.

Nell’iter argomentativo, inoltre, il giudice romano ripercorreva le quattro fasi attraverso le quali si ottiene la ricongiunzione ai sensi della L. n. 45/1990 e segnatamente: la prima in cui l’ente  “a quo” deve comunicare a quello “ad quem” i periodi di contribuzione, i contributi versati e gli interessi maturati, affinché questo possa determinare l’onere di riscatto dovuto dall’assicurato; la seconda afferente alla determinazione di tale onere e delle modalità di pagamento da parte dell’ente “ad quem”; a seguire l’inizio del pagamento necessario a “consolidare” la domanda, per concludersi, infine, con il trasferimento dei contributi maggiorati dall’Ente.

Orbene, l’inadempimento da parte dell’INPS relativo all’obbligo di comunicare i dati necessari “impedisce l’avanzamento della procedura e quindi ostacola l’esercizio del diritto alla ricongiunzione”.

Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale investito della causa ha ritenuto che tale condotta omissiva da parte dell’Ente, andava ritenuta alla stregua di una volontà di negare la ricongiunzione dei contributi versati nella Gestione Separata.

Pertanto, con la pronuncia in esame, è stato ribadito il diritto del libero professionista a che l’Inps rilasci all’ente previdenziale privato, il documento contenente i dati sui contributi versati, anche per il periodo relativo alla Gestione Separata .

Per il protrarsi dell’inadempimento, inoltre, è seguito un secondo giudizio conclusosi con la condanna preannunciata dal giudice amministrativo ad ottemperare alla sentenza nei termini sopra descritti.