Subappalti pubblici

Norme sulla gestione contrattuale

Subappalti in ambito pubblico e contratti di lavoro nel Decreto Semplificazioni e PNRR: i chiarimenti dell’ispettorato

A cura del dott. Ettore Merendino

Con nota del 6 ottobre 2021 –prot. n. 1507- l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative in merito alla modifica dell’art. 105, co. 14, D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), disposta dall’art. 49, co. 1 lett. b) punto 2 del c.d. Decreto Semplificazioni e PNRR (D.L. n. 77/2021).

In particolare, in materia di subappalto in ambito di contratti pubblici, la predetta norma ha previsto testualmente che “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.

Orbene, l’INL ha concentrato la propria attenzione sulla nuova disciplina introdotta dall’art. 49, co. 1 lett. b) punto 2 D.L. n. 77/2021, chiarendo che il subappaltatore dovrà riconoscere ai Suoi dipendenti “trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente in ragione del CCNL dal medesimo applicato”, allorquando le attività oggetto di subappalto siano alternativamente ricomprese:

  1. nell’oggetto dell’appalto principale secondo quanto previsto nel capitolato e dunque non siano marginali o meramente accessorie rispetto all’opera o al servizio complessivamente appaltato;
  2. nella categoria prevalente delle lavorazioni, così come individuate dall’ art. 3 comma 1 lett. oo-bis), ove siano anche incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Ora, la nota dell’INL in esame, precisa che la disposizione di cui sopra andrebbe letta congiuntamente a quanto previsto dall’art. 30, comma 4 del Codice degli appalti pubblici, così come interpretata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dalle posizioni espresse dal Ministero del Lavoro e da ANAC, in merito alla corretta individuazione del CCNL da applicare al personale impiegato nelle attività oggetto di appalto.

In proposito, il riferimento è principalmente alla recente sentenza n. 1406 del 25.02.2020, ove il Consiglio di Stato ha affermato che l’appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori “il contratto che meglio regola le prestazioni cui si riconnette la singola commessa pubblica e che dovranno essere rese dalla categoria dei lavoratori impiegati nell’espletamento del servizio, ad esse riferendosi secondo un criterio di prossimità contenutistica” e che, se è vero che la scelta del CCNL da applicare rientra nelle prerogative dell’imprenditore, questa incontra il limite, in materia di contratti pubblici, della necessaria coerenza con l’oggetto dell’appalto.

Dunque, dopo aver verificato che il CCNL applicato dall’appaltatore-subappaltante sia coerente con le considerazioni di cui sopra e dopo aver accertato che le attività oggetto di subappalto siano quelle “tassativamente” individuate dalla nuova formulazione dell’art. 105, co. 14, D. Lgs. 50/2016,   l’INL verificherà che il subappaltatore abbia rispettato l’obbligo di “riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale” ed ove riscontri condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL applicato dall’appaltatore potrà “adottare provvedimento di disposizione ex art. 14 D. Lgs. n. 124/2004 inteso a far adeguare il trattamento da corrispondere per tutto il periodo di impiego nell’esecuzione del subappalto”.

Da ultimo, l’INL ricorda che sugli eventuali differenziali retributivi e contributivi non corrisposti, sarà consolidato il regime di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore.