Repechage e Jobs Act: l’estensione dell’obbligo
Come noto con l’introduzione dell’art. 3 del Dlgs. N. 81/2015 (Job Act) è stato modificato l’art. 2103 del codice civile, a suo tempo innovato dall’art. 13 dello statuto dei lavoratori. Questa modifica ha comportato il superamento della nozione di equivalenza delle mansioni, che, come noto, costituiva un limite per l’assegnazione di nuove attività ai lavoratori dipendenti.
Questa disposizione va letta anche con riferimento all’obbligo di repechage, di fatto estendendolo.
Il ragionamento, da ultimo svolto dal Tribunale di Milano, che risulta essere corretto alla luce della nuova disciplina, è il seguente: una volta soppressa la posizione di lavoro, l’alternativa di ricollocazione relativa al lavoratore interessato dalla soppressione deve considerare tutte le possibilità disponibili che appartengono al livello di inquadramento proprio del lavoratore in questione. Per cui, non rilevando più il limite della equivalenza, va considerata la declaratoria contrattuale di cui al CCNL applicabile, dunque dovranno essere prese in esame ai fini del repechage tutte le mansioni ivi comprese. Né, d’altro canto, il lavoratore potrà opporre, come poteva avvenire in passato, il suo rifiuto ad assumere mansioni diverse, anche laddove l’attribuzione delle stesse significhi per il lavoratore stesso disimpegnare compiti professionalmente inferiori ovvero diversi da quelli rientranti nel suo bagaglio di competenze professionali.