Jobs Act e periodo di prova

A cura di Paolo de Berardinis

Jobs Act e periodo di prova

Quando, nel corso di un convegno organizzato dallo Studio, ci si intrattenne sul punto di quelle che potevano essere le “reazioni” giurisprudenziali rispetto alle norme contenute nel c.d. Job Act, si sottolineò il fatto che in un sistema abituato ad avere quale punto di riferimento la reintegrazione, relativamente alla materia del licenziamento nelle aziende di dimensioni superiori rispetto al fatidico numero 15 riferito ai lavoratori subordinati, non sarebbe stato affatto facile, ovvero non sarebbe stato quanto meno immediato, modificare la prospettiva facendo accettare un sistema che in luogo della reintegrazione prevede una condanna di tipo economico (indennità).

Non ci si sbagliava! Ed infatti una conferma, piuttosto eclatante ed altresì non condivisibile, è giunta dal Tribunale del lavoro di Milano che con una propria decisione ha ritenuto che l’illegittimità del periodo di prova vada sanzionata con la reintegrazione. Quest’ultima, si badi bene, nel sistema “nuovo” può trovare applicazione esclusivamente per l’ipotesi, del tutto residuale, prevista dall’art. 3 comma 2 del Dlgs. n. 23/2015, vale a dire per il caso della dimostrata insussistenza del fatto materiale. Così facendo, all’evidenza, il panorama diventa davvero  gravido di incertezze.