Le Noterelle Operative

Le Noterelle Operative Dicembre 2025

Polizza assicurativa per la responsabilità civile dei dirigenti e obbligo informativo a carico dell’assicurato.

A cura di Paolo de Berardinis e Giovanna Flora Ragusa

 

La polizza che assicura i dirigenti ed i vertici aziendali quanto alla responsabilità civile, a seguito di richieste di risarcimento danni per errori, omissioni o negligenze professionali (comunemente chiamata polizza D&O, per Directors and Officers) è frequentemente stipulata, non solo da parte degli stessi dirigenti, ma anche delle Aziende, anche in ottemperanza alle disposizioni della Contrattazione Collettiva di riferimento.

A tal proposito, particolare attenzione la giurisprudenza sta ponendo, in maniera sempre più rilevante, alle polizze assicurative della responsabilità civile in regime di c.d. “on claims made”. Si tratta di quella tipologia di polizza che copre le richieste di risarcimento presentate durante la validità della stessa, indipendentemente dal momento in cui si è effettivamente verificato il danno e che dunque riguarda anche i c.d. fatti pregressi, vale a dire quegli eventi che, quanto alla richiesta di risarcimento, si producono nella vigenza della polizza ma attengono ad accadimenti che si sono verificati prima della sua contrazione.

L’operatività effettiva della copertura della polizza è legata ad un dato molto rilevante a sua volta connesso con la situazione esistente al momento della contrazione della polizza, ciò che condiziona l’effettiva portata ed estensione dell’obbligo gravante sulla Compagnia Assicuratrice. Si sta parlando della dichiarazione che l’assicurato è tenuto a rendere all’atto di stipula della polizza, egli è tenuto a riferire tutte le circostanze che influiscono sulla determinazione del rischio e, quindi, sulla quantificazione del premio.

La domanda che si pone è quella della estensione del perimetro di tale obbligo. In altri termini, l’assicurato ha l’onere di riferire solo le eventuali richieste risarcitorie già ricevute? Oppure egli deve comunicare ogni circostanza di cui sia a conoscenza, suscettibile di incidere sulla valutazione del rischio da parte dell’assicuratore, anche in assenza di una formale richiesta di risarcimento?

La giurisprudenza della Suprema Corte è sul punto intervenuta, da ultimo, con l’Ordinanza n. 29456 depositata il 9 novembre scorso.

Con tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha affermato il principio per il quale sull’assicurato grava un obbligo di massima buona fede (c.d. “uberrima bona fides”) in virtù del quale lo stesso è tenuto a comunicare alla compagnia assicurativa anche la “percezione” dell’esistenza dei presupposti di responsabilità professionale, pur in assenza di espresse richieste di risarcimento. Si badi al fatto che l’omessa dichiarazione di tali circostanze è di per sé idonea a determinare l’inoperatività della polizza, per cui legittimamente la Compagnia potrebbe sottrarsi al pagamento del risarcimento.

In taluni casi, i contratti di assicurazione contengono apposite clausole che subordinano espressamente l’operatività della garanzia in favore dell’assicurato alla duplice condizione che il medesimo “non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie“, ovvero che “non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti di detta responsabilità“. Questa seconda condizione, come precisato dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza in commento, ha una propria autonoma rilevanza rispetto alla prima, dovendo essere quindi oggetto di separata verifica.

In ogni caso, l’obbligo di “massima buona fede” dell’assicurato di cui sopra si è detto, trova applicazione anche a prescindere dall’esistenza di un’apposita clausola contrattuale che lo preveda, discendendo direttamente dalla Legge e, in particolare, dall’art. 1892 cod. civ., a mente del quale “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”.

Tale onere è preordinato a garantire, nell’ambito della polizza, l’equilibrio tra premio e rischio ed è dettato nell’interesse dell’intera collettività degli assicurati e non del singolo assicuratore, ragione per cui si tratta di un obbligo che neppure le parti contrattuali possono derogare.

Molto spesso ci si imbatte in policy aziendali, afferenti alle polizze per responsabilità civile stipulate in favore dei dirigenti e dei vertici aziendali che non considerano i profili sopra evidenziati, in quanto nelle stesse non vengono posti in rilievo l’estensione e la portata gli obblighi informativi gravanti sugli assicurati, le conseguenze della relativa violazione e via dicendo. Detta mancanza però non assolve dal dover comunque, come detto in ragione di quanto la legge dispone, riferire per intero situazioni potenzialmente pregiudizievoli.

Il punto va sottolineato in quanto “in gioco” è la stessa copertura assicurativa verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni (che non sia dovuta a dolo o colpa grave dello stesso). Ed infatti, nel caso di mancata operatività della polizza, rimarrà a carico dell’azienda, in virtù delle disposizioni del codice civile (art. 2049) e in alcuni casi della stessa Contrattazione Collettiva applicabile.

Ciò che rileva allora è proprio la prassi che deve essere adottata con il coinvolgimento diretto dei dirigenti nella compilazione del questionario, se esistente, ma in ogni caso facendo chiaro l’obbligo di comunicare non solo ogni richiesta di risarcimento danni ovvero procedimento giudiziario di cui siano eventualmente stati destinatari, ma anche qualsivoglia circostanza, di cui abbiano conoscenza, che sia suscettibile di generare la propria responsabilità civile verso terzi.

È altresì opportuno che venga espressamente previsto l’obbligo degli assicurati di attestare per iscritto la veridicità e completezza delle informazioni fornite e di aggiornare tempestivamente l’Azienda in caso di variazione delle stesse, manlevando la Società dalle conseguenze derivanti da proprie dichiarazioni inesatte o reticenti, delle quali potrebbero essere chiamati a rispondere anche in via disciplinare.

Quanto sopra non appaia eccessivo, ed infatti nelle aule dei Tribunali si assiste frequentemente a dinieghi della copertura risarcitoria opposti dalle Compagnie che, spesso al di là di quanto si dovrebbe, oppongono la conoscenza della situazione pregiudizievole oggetto di risarcimento per sottrarsi agli obblighi contrattuali.

 

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