Rassegna Stampa dBM

Indennità sostitutiva di mensa e retribuzione base per il calcolo del TFR (Cass., 18 marzo 2024, n. 7181), a cura di Lorenzo Cola

Di recente la Corte di Cassazione (ordinanza 18 marzo 2024, n. 7181) ha affermato che il valore del servizio mensa e l’importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, a meno che ciò non sia previsto dalla contrattazione collettiva, come disposto dall’art. 3, 3° co., D.L. n. 333/1992.

Invero, per la sentenza, l’indennità sostitutiva della mensa non può avere natura ontologicamente retributiva, e ciò prescindendo dall’effettiva istituzione o meno di un servizio mensa in azienda.

Secondo i Giudici di legittimità, solo la fonte legale o contrattuale può individuare detta voce come da includere nella retribuzione base per il calcolo degli istituti di retribuzione indiretta o differita.

Pertanto, a meno che non sia diversamente previsto dal contratto collettivo di riferimento, l’indennità sostitutiva della mensa sarebbe tout court esclusa dalla nozione della retribuzione base per il calcolo del TFR ex art. 2120 c.c., sostenendo la natura assistenziale ovvero di rimborso spese del medesimo emolumento.

La conclusione cui giunge la Suprema Corte prende le mosse da un’interpretazione dell’art. 3, 3° co., D.L. n. 333/1992, nonché della successiva pronuncia delle Sezione Unite del 1993 (sentenza n. 3888), per la quale la citata disposizione normativa sarebbe applicabile in ogni caso in cui venga corrisposta una somma equivalente al valore del servizio di mensa o comunque sostitutiva dello stesso, e non solo, come sembra suggerire la lettera della norma, laddove un servizio mensa sia istituito in azienda ma non fruito dal lavoratore.

Tuttavia, parte della giurisprudenza, privilegiando un’interpretazione letterale dell’art. 3, 3° co., D.L. n. 333/1992 («Salvo che gli accordi e i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e la prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall’azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro») ed una diversa lettura della sentenza emessa dalle Sezioni Unite nel 1993, ha attribuito natura di rimborso spese solamente all’indennità sostitutiva di mensa corrisposta in ragione di una scelta discrezionale del lavoratore di non avvalersi del servizio mensa effettivamente erogato dall’azienda. Pertanto, nel caso in cui in azienda non sia istituito un servizio mensa ma venga comunque corrisposta la relativa indennità sostitutiva, essa andrebbe inclusa, salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva, nel computo della retribuzione base per il calcolo del TFR.

Ed infatti, si è sostenuto che “l’indennità sostitutiva di mensa – per essere l’equivalente della retribuzione in natura cui il lavoratore avrebbe altrimenti diritto – non costituisce normalmente rimborso di spese sostenute da quest’ultimo, bensì rappresenta una componente retributiva di carattere integrativo, a meno che non sussista la struttura aziendale della mensa ed il lavoratore sia libero di usufruirne o meno, giacché in tal caso l’erogazione è condizionata ad un comportamento facoltativo del dipendente che vale a portare il compenso suddetto fuori del sinallagma contrattuale” (Cass., sentenza 6 giugno 1998, n. 5592; cfr. anche Cass. n. 581/1994).

Si rende dunque necessaria, da parte delle aziende che non erogano effettivamente un servizio di mensa, ma che corrispondono la relativa indennità sostitutiva, una particolare cautela da prestare nel computo della retribuzione base per il calcolo del TFR, alla luce della discussa natura retributiva o meno dell’emolumento in questione.

Laddove fosse consentito dal contratto collettivo di riferimento, si potrebbe ovviare al problema e ridurre il costo del lavoro, prevedendo, in luogo della corresponsione della cd. indennità di mensa, l’erogazione di buoni pasto, il cui valore non concorre a formare la base di calcolo del TFR.

 

Pubblicato su Il Diario del Lavoro il 9.4.2024: Clicca qui