Rassegna stampa dBM

Contratto a termine: l’accordo di rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi individua le causali collettive, a cura di Paolo de Berardinis ed Ettore Merendino

L’art. 71-bis dell’ipotesi d’accordo siglata il 22 marzo 2024 tra la Confindustria e le Federazioni di Settore della Triplice, individua, a quanto consta per la prima volta nell’ambito della disciplina collettiva, le nuove causali previste dall’art. 19 lett. a) D. Lgs. n. 81/2015. Per i soggetti che applicano il CCNL Terziario, a partire dalla data suindicata, queste costituiscono, dunque, le uniche possibilità di apporre al contratto a termine una durata superiore a dodici mesi, fermo il limite massimo di ventiquattro, non potendosi più procedere all’individuazione delle stesse a livello individuale.

Tale importante novità, giunta ben prima della scadenza del 31 dicembre 2024 fissata con il Decreto Milleproroghe, conferma che la negoziazione collettiva può costituire un importante strumento regolatorio, tanto più nella materia che occupa, ove i soggetti coinvolti conoscono meglio di chiunque altro le esigenze del proprio settore.

Tanto è confermato dalla lettura delle causali individuate nell’ipotesi di accordo, ove sono contemplate, innanzitutto, situazioni particolarmente aderenti al comparto di riferimento, quali ad esempio il periodo dei saldi, delle fiere e le festività pasquali e natalizie.

Ma non solo: la contrattazione, dimostrandosi sensibile a temi più generali, ha inserito anche una causale relativa alla riduzione dell’impatto ambientale, riferita a lavoratori assunti con professionalità e nell’ambito di progetti che concorrono al raggiungimento di tale obiettivo, nonchè necessità che riguardano i processi di digitalizzazione interni all’impresa, il settore c.d. terziario avanzato, le nuove aperture ed i più classici incrementi di attività.

Un quadro particolarmente dettagliato che appare come coerente con il mercato del lavoro di riferimento. Tanto più che, in base a quanto previsto nell’accordo, la contrattazione collettiva di II livello potrà individuare ulteriori causali maggiormente compatibili con la situazione riguardante la singola impresa o il territorio di riferimento. Previsione, questa, più che opportuna.

Inoltre, evidenza di assoluto rilievo operativo, l’ipotesi di accordo prevede espressamente che la “causale collettiva” dovrà essere inserita nel contratto individuale di lavoro (o nella proroga/rinnovo) ove sarà necessario precisarla dettagliatamente, non essendo sufficiente un rinvio semplice al disposto del CCNL.

Specificazione, questa, che dimostra l’alto livello di consapevolezza della contrattazione, che, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul vecchio testo della norma, impone al datore di lavoro l’obbligo di chiarire, volta per volta, le ragioni ed i motivi che lo hanno spinto ad avvalersi della causale.

Nel settore Commercio, dunque, la “sfida” lanciata con il D.L. n. 48/2023, conv. con mod. in L. 85/2023, è stata tempestivamente raccolta.

Non resta che auspicarsi che tale esempio sia seguito in tempi brevi anche dagli altri settori merceologici, così da evitare che la mancata individuazione delle causali possa cagionare un aumento della disoccupazione, della precarietà e del contenzioso: esattamente tutto ciò che la norma si prefiggeva.

Pubblicato su Smartmag il 1 aprile 2024

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