Rassegna Stampa dBM

DIMISSIONI "DI FATTO" E PERIODO DI PROVA, ARRIVA ALLA CAMERA IL DDL LAVORO. A cura di Lorenzo Cola

DIMISSIONI “DI FATTO” E PERIODO DI PROVA, ARRIVA ALLA CAMERA IL DDL LAVORO. PRESENTATO ALLE CAMERE IL NUOVO D.D.L. LAVORO: LE NOVITÀ MAGGIORMENTE RILEVANTI, TRA DIMISSIONI “DI FATTO” E PERIODO DI PROVA. A cura di Lorenzo Cola

Dopo oltre sei mesi dalla sua approvazione, avvenuta in Consiglio dei Ministri il 1° maggio 2023, è stato finalmente presentato alle Camere il d.d.l. in materia di lavoro.

La bozza del testo del d.d.l. consta di 23 articoli che spaziano in numerosi ambiti della normativa lavoristica, introducendo significative novità e modifiche, tra le quali svettano quelle relative all’assenza ingiustificata ed alle dimissioni, nonché al patto di prova.

Il tema dell’assenza ingiustificata “prolungata” equiparata alle dimissione volontarie, di cui il nostro Studio si è già ampiamente occupato (anche in relazione al contributo dei nostri professionisti alla formazione dell’ultimo orientamento giurisprudenziale di merito: cfr. Trib. Udine, sent. n. 106 del 30 settembre 2020), di notevole innovazione, è ora definitivamente in via di legificazione.

Nello specifico, l’art. 9 del d.d.l. prevede che, in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di tale previsione, oltre cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e quest’ultimo non avrà diritto all’indennità di disoccupazione Naspi.

Tale repressione degli abusi volti all’accaparramento della Naspi sarà, dunque, definitivamente legge.

Un’altra importante novità introdotta dal d.d.l. riguarda il periodo di prova nei rapporti di lavoro a tempo determinato. Ed infatti, l’art. 6 prevede che la durata del periodo di prova sarà stabilita in misura proporzionale alla durata del contratto ed alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego, come oggi avviene, ma con dei precisi “paletti” temporali.

La modifica normativa intende quantificare la durata “proporzionale” del periodo di prova nei rapporti a termine, eliminando le incertezze derivanti dall’applicazione della normativa attualmente vigente –così evitando le occasioni di contrasto sull’interpretazione della nozione di proporzionalità. Ed infatti, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio del rapporto di lavoro. La durata del periodo di prova non potrà essere inferiore a due giorni e superiore a quindici giorni, questo per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

Altre novità che verranno introdotte con l’approvazione parlamentare del d.d.l. in oggetto riguardano, sia detto a titolo non esaustivo, la possibilità, per il medico competente, in sede di visita pre-assuntiva, nella prescrizione di esami clinici-biologici ritenuti necessari, di tener conto delle risultanze di accertamenti già effettuati dal lavoratore, purché riportati nella cartella sanitaria in suo possesso, nonché le comunicazioni obbligatorie relative allo smart working e l’incompatibilità delle integrazioni salariali con lo svolgimento di attività lavorativa.

 

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