Obbligo vaccinale sul posto di lavoro

L'avv. de Berardinis commenta la sentenza del Tribunale di Belluno

Il datore di lavoro può forzare alle ferie il dipendente che rifiuta il vaccino anti Covid-19: il commento alla sentenza dell’avv. Paolo de Berardinis

Un’ordinanza del Tribunale di Belluno del 19 marzo stabilisce che il datore di lavoro può obbligare alle ferie i dipendenti che rifiutano di sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti Covid-19.

Il datore di lavoro ha sospeso alcuni dipendenti di una RSA, che si erano rifiutati di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19, forzandoli alle ferie. Il Tribunale di Belluno ha legittimato la decisione dellazienda, in quanto:
  • La posizione lavorativa dei dipendenti li espone al rischio di contagio, in quanto prevede mansioni a contatto con il pubblico;
  • Il datore di lavoro è tenuto ad adottare qualsiasi misura atta alla tutela della salute fisica dei dipendenti;
  • Il vaccino è scientificamente ritenuto una misura idonea a preservare lintegrità fisica di coloro a cui viene somministrato.
L’avv. Paolo de Berardinis ha così commentato questa sentenza:

“In un Paese che ha fatto del garantismo il suo verbo, ciò che consente di ritenere questo stesso Paese un luogo insicuro sotto tanti – troppi – aspetti, si trae un respiro di sollievo a leggere sentenze quale quella sopra citata.

Non c’è non dico il coraggio, che è un’altra cosa, ma neppure la consapevolezza che volendo la vaccinazione può essere imposta, certo ci vuole una norma di legge ma qui, come detto, siamo nel Paese del garantismo per cui il legislatore (quello con la “l” minuscola prono ad ogni singolo voto che teme di poter perdere) nulla fa e così biecamente garantisce nel senso già riferito.

Eppure oggi quello stesso non-legislatore potrebbe contare sull’appoggio, per così dire, della Corte Europea (sentenza n. 116/2021) non poco si penserà, sufficiente comunque per dettare una disposizione che eviti che sia, sempre, il singolo datore di lavoro a dover decidere da solo.

Eppure questo è lo scenario, desolante, nel quale ci si trova nel bel Paese dove il si risuona.

È possibile sperare che sempre più la magistratura intervenga con le sue pronunzie, e stabilisca un principio sacrosanto: l’obbligo di sicurezza è, tantoppiù all’interno di un contratto a prestazioni corrispettive quale è il contratto di lavoro, circolare. Obbligo dunque che non si ferma, e non deve fermarsi, in capo al datore di lavoro. Sicché vanno condivise le decisioni imprenditoriale di, opportuna, sospensione del lavoro e dalla retribuzione  per coloro che pur inseriti in un contesto che necessita di una effettiva sicurezza, fanno prevalere il proprio punto di vista. Liberi loro, libero l’imprenditore di non ammetterli al lavoro.”