Le Noterelle Operative Ottobre 2026
Procedimento disciplinare e legge sulla privacy, il quadro si complica.
A cura di Paolo de Berardinis
Il Garante della privacy ha multato sonoramente (ben. 32.000,00 euro) un datore di lavoro “reo” di non aver trasmesso aun proprio dipendente, che nel corso di un procedimento disciplinare aveva richiesto, senza ottenere risposta alcuna, taluna documentazione che afferiva sia alla vicenda disciplinare che ai suoi dati personali.
Questi ultimi riguardavano dati raccolti dall’azienda a mezzo di un sistema di geolocalizzazione oggetto di uno specifico accordo sindacale.
Questo l’antefatto che va scomposto in alcuni passaggi chiave, per commentarli:
- A) l’installazione della geolocalizzazione era consentita, perché regolata con un accordo sindacale, ergo la raccolta dei dati forniti dall’apparecchiatura installata era legittima, almeno sotto tale profilo;
- B) il Garante ha svolto una prima osservazione dichiarando carente l’informativa resa ai dipendenti, circostanza che costituisce motivo di sanzione, nonché di illegittimità dell’uso dei dati. Si tratta del primo profilo problematico della vicenda che fa riflettere in quanto non è raro imbattersi in casi nei quali a monte è tutto svolto con completezza, ma poi, a valle, si registrano carenze quale quella della inidonea comunicazione al personale interessato: carenza che di per sé vulnera il tutto. Questa materia necessita di essere disciplinata all’interno delle Aziende in modo che sia corretta nel suo intero dispiegarsi. Ma non solo, anche il suo aggiornamento è essenziale, come è essenziale comunicare in modo esaustivo al personale interessato eventuali modifiche apportate ai sistemi oggetto della procedura;
- C) il datore di lavoro non ha consegnato i dati dei quali era stata chiesta la consegna , né ha comunicato il perché della mancata trasmissione. Con ogni probabilità, il medesimo datore di lavoro ha valutato la richiesta che gli era pervenuta esclusivamente con riferimento al procedimento disciplinare (art. 7 L. n. 300/1970), e ha quindi ritenuto non necessaria la trasmissione, in quanto la norma non obbliga alla comunicazione delle fonti di prova. Ma i dati di cui si parla riguardavano anche altro che non solo il procedimento disciplinare. E infatti quella richiesta, secondo il Garante, andava qualificata come un accesso ai dati personali. Dovevano pertanto considerarsi le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 del G.D.P.R., in quanto, in concreto, i dati forniti dalla geolocalizzazione potevano, attraverso l’associazione con il veicolo dove era installato, consentire di risalire al lavoratore. Dunque, il fatto che i dati fossero inviati senza indicazione specifica di chi la vettura utilizzava, non era una misura tale da escludere la loro successiva personalizzazione. Nota ancora il Garante che una risposta alla richiesta in questione andava comunque data, ma con l’indicazione delle ragioni dell’eventuale diniego.
Questa interessante vicenda, oltre a fornire gli spunti dei quali si è detto, deve portare ad una riflessione di fondo. Oggigiorno, in considerazione della pervasività della legge sulla Privacy, l’osservazione deve essere ancora più attenta e meticolosa in quanto, come è avvenuto, gli ambiti interessati possono rivelarsi più di uno e, per giunta, non di agevole individuazione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni approfondimento su geolocalizzazione, informative e richieste di accesso nei procedimenti disciplinari.
#deBerardinisMozzi #DirittoDelLavoro #GDPR #Privacy #HR
