La responsabilità del committente in caso di infortunio in un appalto non contrattualizzato
Con sentenza n. 26614 del 18 ottobre 2019, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alla materia degli appalti e, in particolare, alle responsabilità solidale della committente in caso di infortunio mortale occorso ad alcuni dipendenti di un appaltatore.
La vicenda riguarda due guide turistiche – dipendenti di una società che organizzava animazione turistica (appaltatrice) – che, dopo aver lavorato ininterrottamente per oltre 14 (!) ore consecutive presso i locali di una società che organizzava viaggi turistici (committente), subivano un infortunio durante un’escursione notturna in moto con alcuni turisti (c.d. “motorata”), in un’“area desertica non distante da Sharm el-Sheikh”, a seguito del quale perdevano la vita.
A tal proposito, la Suprema Corte ravvisava una responsabilità della società committente in relazione all’evento-morte sopra descritto, in ragione, da un lato, del fatto che proprio la committente “si era resa garante della vigilanza relativa alle misure di sicurezza da adottare in concreto, essendosi riservata i poteri tecnico-organizzativi del servizio turistico da eseguire”.
E, dall’altro, del fatto che l’evento in questione era prevedibile, posto che le modalità organizzative erano “carenti e non adeguatamente calibrate alle condizioni di tempo e di luogo, avuto riguardo alla situazione concreta, ossia al turno notturno nel deserto”, per di più “su percorso costituito da strade non conosciute e ad alta densità di traffico pesante”.
Da qui, in conclusione, l’obbligo della committente di ristorare i danni patiti dai congiunti di entrambe le vittime.
Ciò sebbene, ed è questo il punto, i superstiti che avevano agito in giudizio e le vittime “fossero tra loro indifferenti o in odio”, posto che sarebbe stato onere della committente allegare tale acredine; e sebbene, ed è questo un altro punto di riflessione, non si ravvisasse “un formale rapporto di appalto, in mancanza di qualsiasi evidenza contrattuale”, posto che “la tutela antinfortunistica spetta a tutti gli addetti, anche solo di fatto, ad un’attività lavorativa, a prescindere dalla formale assunzione al lavoro”.
Proprio tale ultimo punto, invero, ha costituito, negli ultimi tempi, oggetto di altre, pregresse, pronunzie della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la mera presenza di un prestatore di lavoro nei locali o pertinenze aziendali, ancorché non debitamente contrattualizzata, è condizione sufficiente per implementare gli obblighi di formazione e sicurezza prescritti dal d.lgs. n. 81/2008 in capo al datore di lavoro, anche se committente (cfr. Cass. Pen., Sez. III, sentenza del 6 giugno 2019, n. 41600).