Accordi transattivi

Sulla validità degli accordi tra datore e prestatore di lavoro.

Accordi transattivi con il personale dipendente: chiarimenti in tema di validità.

Con sentenza n. 9006 del 1° aprile 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il seguente principio di diritto: “le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali – della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale – sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 cod. civ.”.

La fattispecie esaminata aveva ad oggetto l’impugnazione, da parte di un agente, di un verbale di conciliazione sottoscritto con la preponente, appuntata sulla asserita mancanza di “necessaria bilateralità delle reciproche concessioni” e della “prova della iscrizione al sindacato di appartenenza del rappresentante sindacale intervenuto in sede di accordo transattivo”.

Le tesi di parte ricorrente venivano, tuttavia, disattese sia dal Tribunale, sia dalla Corte territoriale, pervenendo alla medesime conclusioni anche la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che “la transazione in questione avesse avuto la finalità di regolare gli effetti risolutivi dell’intercorso rapporto di agenzia … mediante il pagamento” da parte della preponente “di un importo determinato … cui andavano ad aggiungersi altre poste costituite dalle provvigioni, da determinarsi, relative ai rapporti acquisiti fino al 31/1/2011 e rispetto alle quali” l’agente aveva, tra l’altro, “accordato alla società preponente una congrua dilazione”.

Per quanto qui di interesse, tali rilievi sono stati rassegnati all’esito di un breve, ma compiuto, excursus giurisprudenziale sui più importanti arresti giurisprudenziali in tema di validità dell’accordo transattivo.

Significativo il passaggio in cui la Suprema Corte ricorda come “il giudice … non è tenuto a valutare la congruità delle determinazioni delle parti rispetto alle reciproche concessioni dovendo solo accettarne la reale volontà negoziale”.

In altri termini, ai fini della validità di un accordo transattivo, è richiesto non tanto che l’accordo in questione sia “conveniente” per entrambe le parti – valutazione rispetto alla quale, come da monito del Supremo Collegio, il Giudice deve restare estraneo – bensì che quello stesso accordo tragga origine da un’effettiva “volontà negoziale” e, quindi, che ambo le parti vi abbiano incondizionatamente acconsentito.