L’agente recede per giusta causa se il preponente viola gli obblighi di lealtà
Pubblichiamo di seguito l’abstract dell’articolo dell’avv. Vincenzo Mozzi per Eutekne Info – Il quotidiano del Commercialista
L’articolo completo è disponibile per gli abbonati a questo link.
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Nei contratti di agenzia, ciascuna parte è libera di recedere dandone preavviso all’altra. Tuttavia, in costanza di rapporto, possono verificarsi inadempienze così gravi da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto contrattuale.
Con specifico riguardo alla posizione dell’agente, l’art. 1751, co. 2 C.C., ne ammette il recesso senza preavviso, ossia per “giusta causa”, purchè esso sia giustificato da “circostanze attribuibili al preponente”.
La giurisprudenza e la dottrina hanno, inizialmente, assimilato il recesso per giusta causa dell’agente al recesso per giusta causa del dipendente, operando un parallelismo tra l’art.1751, co. 2 C.C. e l’art. 2119 C.C., che ha suscitato un ampio dibattito in seno alla Corte…