Mobbing

Necessaria l'estensione dell'assicurazione INAIL

Estensione dell’assicurazione INAIL anche alle fattispecie di mobbing

Con sentenza n. 6346 del 5 marzo 2019, la Suprema Corte di Cassazione, pronunziandosi su un caso di risarcimento del danno biologico da mobbing, ha affermato il seguente principio: “in tema di malattia professionale, la tutela assicurativa INAIL va estesa ad ogni forma di tecnopatia, fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell’attività lavorativa, sia che riguardi la lavorazione che l’organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi specificamente indicati in tabella”.

Di conseguenza, anche nei giudizi afferenti al ristoro dei danni da mobbing, “il giudice può procedere alla verifica di applicabilità dell’art. 10 d.p.r. nell’interezza del suo articolato meccanismo anche d’ufficio ed indipendentemente da una richiesta di parte, in quanto si tratta dell’applicazione di norme di legge al cui rispetto il giudice è tenuto”.

La motivazione è piuttosto stringata, ma immediata nel messaggio che vuole trasmettere all’interprete e, cioè, che anche per le ipotesi di mobbing il datore di lavoro potrà ritenersi esonerato da qualsiasi azione di responsabilità civile, essendo tale fattispecie coperta dall’assicurazione INAIL.

Tuttavia, la condicio sine qua non di tale esonero è che il lavoratore abbia agito in giudizio deducendo di essere vittima di un atteggiamento, appunto, mobbizzante. Come ricordato dalla sentenza in commento, ciò si verifica allorquando il ricorrente deduca la sussistenza di una pluralità di “episodi” lesivi della propria “integrità psico-fisica” accomunati da “un intento persecutorio” comune.

Ed invece, laddove il lavoratore si limiti a dedurre soltanto la sussistenza di una pluralità di comportamenti del proprio datore di lavoro che, singolarmente, possono nuocere alla propria sfera psico-fisica, gli stessi non saranno coperti dall’assicurazione INAIL, potendo al più dar luogo ad un giudizio di risarcimento danni ex artt. 2087 e 2043 Cod. Civ..