“Incontri di Via Savona” – l’ultimo evento sul Mandato di Agenzia
Prosegue la tradizione degli “Incontri di Via Savona” dello Studio Legale de Berardinis&Mozzi. Lo spirito di tali incontri è quello di offrire occasioni formative dal taglio pratico, dedicate all’approfondimento dei temi di Diritto del Lavoro di maggiore attualità.
Nell’ultimo incontro tenutosi in data 12 giugno 2019, gli Avv.ti Paolo de Berardinis, Daniele Mariani e Federico Ubertis hanno trattato il tema del Mandato di Agenzia alla presenza di Direttori delle Risorse Umane di società operanti nell’ambito farmaceutico, dell’elettronica e della distribuzione di prodotti destinati al settore “Automotive”.
Nel corso del predetto incontro, l’attenzione è stata focalizzata sia su possibili modelli evolutivi del mandato che sulle nuove figure di “agente” che, oramai, contraddistinguono le moderne relazioni commerciali, nonché sull’evoluzione del rapporto di agenzia in generale e delle peculiarità che lo contraddistinguono sia organizzative che contrattuali.
In particolare, premessa una ricostruzione generale dell’“agente”, evidenziando i tratti distintivi della sua attività (i.e.: “convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente”) e delle modalità con cui la stessa è svolta (i.e.: “senza vincolo di itinerario o impiego”) rispetto ad analoghe prestazioni eseguite in regime di subordinazione (si pensi, ad esempio, al caso dei “piazzisti”), il dibattito si è incentrato sulle fattispecie più controverse tra quelle afferenti al rapporto di agenzia e, segnatamente, sui casi di recesso del preponente dal contratto di agenzia.
A tal proposito, è stato evidenziato come il preponente tenda a pattuire il proprio recesso all’interno del contratto di agenzia avvalendosi di “clausole risolutive espresse” e, cioè, di clausole ove sono pattuiti gli inadempimenti dell’agente che legittimano la risoluzione del contratto stesso (tra queste clausole si ricorda, a titolo esemplificativo, la “clausola di produzione minima”, ove l’inadempimento consiste nel mancato raggiungimento, da parte dell’agente, di determinati volumi “minimi” di affari). In ogni caso, il preponente resta libero di recedere dal contratto di agenzia a fronte di comportamenti dell’agente che integrino una “giusta causa” di recesso.
Proprio sulla nozione e valenza della “giusta causa” di recesso nei contratti di agenzia è tornata a pronunciarsi la Suprema Corte di Cassazione con un’interessante sentenza (la n. 10732 del 17 aprile 2019) cui lo Studio Legale de Berardinis&Mozzi dedicherà, prossimamente, un approfondimento ad hoc.
Nel frattempo, lo Studio è lieto di informare che una tradizione del tutto analoga a quella degli “Incontri di Via Savona” sarà presto inaugurata, nel 2019, anche presso la propria sede romana di Via Paolo di Dono 3/A. Ciò al fine di incentivare la partecipazione agli incontri da parte Società con sedi nel centro e nel sud Italia.