Dipendenti:

la rilevazione delle presenze tramite App

Dipendenti: la rilevazione delle presenze tramite App

Ci è stato chiesto di sapere se è possibile installare, sui cellulari personali dei dipendenti adibiti presso siti extra-aziendali (cantieri, etc.), un’App che consenta di registrare le loro presenze in servizio.

Al riguardo, va premesso che l’utilizzo di una siffatta App è astrattamente idoneo a rivelare dati utili ad un controllo della prestazione lavorativa.

Sicché, occorre verificare se l’installazione di una siffatta App sia coerente, oppure no, con i dettami di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4 della legge n. 300/1970, come modificato dall’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 151/2015.

In particolare, il discrimen tra il comma 1 ed il comma 2 dell’art. 4 ult. cit. consiste in ciò che soltanto l’utilizzo degli “strumenti di lavoro” e degli “strumenti di registrazione delle presenze” non sarà soggetto alla previa stipula di un “accordo collettivo” con le rappresentanze sindacali costituite in azienda ovvero, in assenza di quest’ultime, alla previa “autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro”.

E, tuttavia, la sussumibilità della fattispecie concreta nel primo ovvero secondo comma non potrà prescindere da un accurato accertamento condotto sul caso oggetto d’esame e, quindi, sulle caratteristiche del software.

Tale indagine è essenziale al fine di verificare se l’App in questione possa rientrare, oppure no, tra gli “strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze” (cfr. art. 4, comma 2, legge n. 300/1970).

In questa ipotesi, infatti, l’utilizzo di una simile App sarà condizionato non già alla previa stipula di un accordo sindacale con le rappresentanze sindacali costituite in azienda, ovvero – in alternativa all’accordo – al previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente (cfr. art. 4, comma 1, legge n. 300/1970), bensì soltanto all’adozione di un’apposita informativa da dare al personale dipendente (cfr. art. 4, comma 3, legge n. 300/1970) da redigersi secondo i criteri impartiti dal Regolamento EU n. 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” o “GDPR”).

Per maggiori approfondimenti, lo Studio De Berardinis&Mozzi è a Vostra disposizione per fornire consulenze e soluzioni personalizzate in ambito giuslavoristico, nonché per supportarVi nella corretta implementazione della vigente normativa in tema di “privacy”.