Buste paga:

illegittime le trattenute per sciopero in un giorno festivo.

Se lo sciopero cade in un giorno festivo, è legittima la trattenuta in busta paga?

La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata (sentenza n. 9028/2019) su un problema pratico di non poco conto e, cioè, su come debbano essere contabilizzate in busta paga le giornate festive che coincidono con la proclamazione di uno sciopero (ad es.: 25 aprile; 1° maggio; etc.).

Nel caso di specie, una Società effettuava trattenute retributive a titolo di adesione allo sciopero nei confronti di tutti i dipendenti inseriti nel turno lavorativo dei giorni festivi” senza previamente indagare se quei medesimi dipendenti avessero inteso aderire allo sciopero in questione.

Tale condotta veniva immediatamente tacciata di antisindacalità e giudicata come tale dal Tribunale e dalla Corte del merito. In particolare, era stato ritenuto che la condotta della Società fosse idonea a creare “confusione” tra i lavoratori “che avevano scelto di aderire … all’astensione proclamata” e quelli che, invece, avevano inteso non aderirvi; in ogni caso, da tale condotta sarebbe scaturito l’effetto di ingenerare “timore in capo ai lavoratori in relazione alla futura libertà di astensione dal prestare attività lavorativa delle giornate festive senza vedersi decurtata la retribuzione in caso di coincidenza con giornate di proclamato sciopero”.

L’impostazione dei Giudici di merito veniva, infine, condivisa anche dal Supremo Collegio sulla base del dirimente rilievo costituito dall’assenza di una disposizione contrattual-collettiva che obbligasse i dipendenti a lavorare anche nelle giornate di festa (potendo, dunque, questi giorni essere dedicati al riposo assoluto): di conseguenza, la Società avrebbe dovuto raccogliere elementi utili a distinguere chi avesse inteso aderire allo sciopero da chi, semplicemente, fosse – per così dire – “rimasto a casa”, in quanto non tenuto a rendere alcuna prestazione lavorativa nei giorni di festa.

Per contro, il “difetto di elementi per ritenere che il lavoratore assente avesse inteso aderirvi e non invece decidere di non prestare lavoro nella festività” rendeva illegittima la condotta datoriale, consistita – come detto – nell’effettuazione indiscriminata e generalizzata di ritenute in busta paga.