Contrattazione collettiva di prossimità

deroga al Decreto Dignità

Contrattazione collettiva di prossimità e deroga al Decreto Dignità

Ci è stato chiesto se sia possibile per un’azienda – mediante la conclusione di un contratto cd. di prossimità, di cui all’art. 8 L. 148/2011 – assumere con contratto a tempo determinato lavoratori già in forza presso l’azienda quali lavoratori somministrati a tempo determinato, derogando, per tal via, ad alcune disposizioni normative in tema di contratto a termine (in particolare, l’obbligo di c.d. causale introdotto dal c.d. Decreto dignità).

Com’è noto, il comma 1 dell’art. 19 d.lgs. 81/2015, così come modificato recentemente dal D.L. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. 96/2018 (cd. Decreto dignità), prevede un doppio regime del contratto di lavoro a tempo determinato, a seconda della durata dello stesso.

Il primo regime riguarda i contratti a termine di durata pari o inferiore a 12 mesi, per i quali non è richiesta la sussistenza di alcuna “causale” (contratto a termine a-causale).

Il secondo regime concerne, invece, i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi (fino al massimo di 24 mesi) nonché qualsiasi ipotesi di rinnovo contrattuale (anche se la durata complessiva resta inferiore ai 12 mesi), per la legittimità dei quali il legislatore richiede che sussista almeno una delle condizioni espressamente previste (contratto a termine con “causali”).

Le condizioni per la conclusione di un contratto a termine con durata superiore ai 12 mesi sono: «esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria».

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi, in assenza di tali condizioni, la sanzione prevista dal legislatore è la “trasformazione” del contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

Anche alla luce dell’interpretazione della normativa di cui al cd. Decreto Dignità offerta dal Ministero del Lavoro, con Circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, l’obbligo di sussistenza delle cd. “causali” trova applicazione anche in altre ipotesi e, segnatamente:

  1. la proroga del contratto a termine, in qualunque momento intervenuta, con la quale il rapporto tra le parti complessivamente supera i 12 mesi;
  2. il rinnovo del contratto a termine, che si verifica in due ipotesi: i) conclusione di un nuovo contratto tra le medesime parti; ii) modifica della motivazione per la quale era stato concluso il primo contratto;
  3. la somministrazione a termine tramite agenzia interinale di un lavoratore, già assunto precedentemente con contratto a termine
  4. la conclusione di un contratto a termine con un lavoratore già somministrato a termine.

Alla luce di quanto sopra, occorre verificare se sia possibile derogare all’obbligo di indicazione di una causale nell’ipotesi in cui si succedano una somministrazione a tempo determinato e un contratto di lavoro a tempo determinato tra l’originario utilizzatore e il medesimo lavoratore, per le stesse mansioni.

Com’è noto, l’art. 8 L. 148/2011 riconosce alla contrattazione collettiva di prossimità la possibilità di derogare ad alcune disposizioni di legge o del contratto collettivo, purché essa sia rivolta al perseguimento di una delle finalità prese in considerazione dal legislatore (i.e. maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività e di salario, gestione delle crisi aziendali e occupazionali, investimenti e avvio di nuove attività).

Nel perimetro delle materie a cui la contrattazione collettiva di prossimità può derogare, l’art. 8 cit. richiama espressamente la disciplina del contratto a termine tout court.

Il dato letterale di cui all’art. 8 cit., unitamente alla considerazione per cui tale disposizione, essendo una disposizione “speciale” non è stata abrogata dalla disciplina successiva nel tempo e, segnatamente, dal Decreto Dignità, conduce a ritenere che un contratto collettivo di prossimità può derogare alla disciplina legislativa vigente in materia di contratti a termine: in particolare, nel caso sottoposto al nostro Studio, è stato possibile prevedere l’assunzione a tempo determinato direttamente da parte dell’azienda di lavoratori, già presso l’azienda in forza di un contratto di somministrazione e che oltretutto avrebbero superato il periodo complessivo di 12 mesi, derogando così al suddetto obbligo di c.d. causale.

Si precisa, infine, che ovviamente l’accordo sindacale possedeva tutti i requisiti previsti dalla legge per i contratti di prossimità. In particolare, esso:

  • è stato sottoscritto dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi di legge o degli accordi interconfederali;
  • è stato concluso per una delle finalità supra richiamate (in particolare, la salvaguardia dell’occupazione).